Sospensione dei pagamenti dalla PA al professionista con debiti scaduti senza difesa preventiva

La Legge di bilancio 2026 ha inserito il comma 1-ter all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, dedicato ai pagamenti della Pubblica amministrazione. Ebbene, in tutti i casi di pagamenti aventi titolo in rapporti di lavoro autonomo, di qualunque ammontare, l’ente pubblico deve consultare il sistema informativo di Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario abbia debiti scaduti, di qualsiasi importo. In caso di riscontro positivo, l’ente procede a versare direttamente nelle casse dell’agente della riscossione le somme a questi dovute, ovviamente nei limiti del credito vantato dal professionista. La principale criticità della novella non è tanto correlata alla circostanza che l’intera procedura non prevede limiti minimi d’importo, quanto al fatto che, diversamente dal “rito ordinario”, il professionista non si vede recapitare un atto di pignoramento presso terzi, ma subisce passivamente questa compensazione forzosa con i debiti a ruolo.

Pubblicato un articolo a firma di Luigi Lovecchio nel numero 6/2026 di Il Fisco

© Copyright 2026 | Deotto Lovecchio & Partners P.IVA 02947680357 | Tutti i diritti riservati | Privacy Policy
envelopecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram