L’imposta sostitutiva del 33 per cento per le criptoattività risulta arbitrariamente discriminatoria e, quindi, illegittima?

Quello delle discriminazioni nel diritto tributario è un tema mai sopito, che oggi può risultare estremamente attuale in relazione alla conferma delle disposizioni della legge di Bilancio 2025 che hanno elevato al 33 per cento, a partire dal 1° gennaio 2026, la misura dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Si ricorderà che nel disegno di legge la proposta era (addirittura?) quella di applicare la predetta imposta sostitutiva nella misura del 42 per cento.

Occorre ulteriormente rilevare che in passato sulla tassazione reddituale delle criptoattività si sono registrati pareri contrastanti: secondo l’agenzia delle Entrate occorreva assimilare i relativi proventi a quelli delle valute estere (tesi, per la verità, alquanto opinabile), mentre in dottrina si adombravano più opinioni, che andavano da una presunta assimilazione, sotto il profilo della tassazione reddituale, agli strumenti finanziari, fino a contemplarli (questi “proventi”) nella previsione residuale della lettera c-quinquies) dell’articolo 67 Tuir.

Tutte le diverse opinioni, comunque,...

...continua a leggere nell'articolo a firma di Dario Deotto e Luigi Lovecchio, pubblicato su Blast

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