
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26544 del 2 ottobre 2025, ha affrontato il tema della responsabilità fiscale dei componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), ribadendo che la chiamata in solido di tali soggetti ai sensi dell’articolo 38 del codice civile non può avvenire in via automatica. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso dei consiglieri di un’ASD marchigiana, censurando la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, e precisando che la relativa questione è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado.
La vicenda prende le mosse da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2011, con cui venivano disconosciute le agevolazioni fiscali ex articolo 148 TUIR e legge n. 398/1991, sul presupposto che l’associazione non rispettasse i requisiti di democraticità interna e che vi fosse stata una distribuzione indiretta di utili. L’Ufficio aveva così riqualificato i proventi come redditi di natura commerciale, recuperando Ires, Irap e Iva e irrogando le relative sanzioni. Contestualmente, l’Amministrazione aveva esteso la pretesa anche ai componenti del consiglio direttivo, invocando l’articolo 38 c.c. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva confermato la legittimità dell’accertamento, ritenendo inammissibili per tardività le eccezioni relative al difetto di legittimazione dei consiglieri, sollevata solo nella memoria illustrativa di primo grado, e all’irregolarità della sottoscrizione dell’atto impositivo, sollevata solo in appello.
Il problema giuridico centrale riguarda l’applicazione dell’articolo 38 c.c. alle obbligazioni tributarie. Come noto, le ASD, in quanto associazioni non riconosciute, sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta...
Ed è proprio questo che fa sorgere delle perplessità...
...continua a leggere nell'articolo a firma di Andrea Gaeta, pubblicato su Blast
