
Partiamo da un primo punto. In alcuni recenti interventi è stato riportato che la liceità delle cosiddette holding statiche (cioè quelle società che non svolgono – nemmeno - attività di direzione e coordinamento, bensì si limitano a esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali tipici di un socio) deriverebbe dall’articolo 2249, comma 2, del codice civile. Quest’ultima previsione stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa da quella commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, “a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”, cioè, sostanzialmente, società di persone e di capitali.
Occorre però rilevare che in base ai precetti civilistici non si avrebbe, a ben vedere, la possibilità di costituire società di persone o di capitali “di mero godimento” né tantomeno società semplici (di mero godimento). La possibilità che viene generalmente accordata alle società semplici si deve, di fatto, alle “prevaricazioni” – diciamo così – della normativa tributaria (vedi le varie trasformazioni agevolate in società semplici aventi per oggetto la gestione “statica” e non dinamica dei beni), tant’è che in dottrina molti autori sostengono (ad esempio, Stanzione, Società semplice di mero godimento, contributo allo studio della fattispecie, Edizione scientifiche italiane, 2026)
...continua a leggere nell'articolo a firma di Dario Deotto, pubblicato su Blast
