Con l’approssimarsi della fine dell’anno solare ci si interroga sull’individuazione del termine di decadenza per il potere di accertamento del Fisco, con riferimento ai diversi anni di imposta.
È appena il caso di rilevare come si debba necessariamente parlare di decadenza e non di prescrizione. La differenza è fondamentale, perché la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto (art. 2966 c.c.), e pertanto non è suscettibile di sospensione né di interruzione.
Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72. Entrambe le discipline richiedono che l’avviso di accertamento sia notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
A rendere un po’ più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe (ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi “premiali”) è intervenuto da ultimo l’art. 2-quater del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il “regime del ravvedimento”, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l’accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.
Fatta tale premessa, le tabelle che proponiamo riguardano tre fattispecie:
- quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell’adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
- quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa;
- quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati.


È fondamentale rilevare che la ricostruzione di cui alle tabelle proposte riguarda ipotesi di dichiarazioni regolarmente presentate (diversamente, i termini sarebbero di due anni più ampi, e sarebbe comunque preclusa l’adesione al CPB) ed è valida alle seguenti quattro condizioni:
- assenza di dichiarazione integrativa, perché, ai sensi dell’art. 1, comma 640, L. n. 190/14, la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione» (siano essi a favore o a sfavore);
- assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
- non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un’ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell’intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all’anno d’imposta 2018);
inapplicabilità dell’art. 12 del D. L. n. 78/09, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei “paradisi fiscali” e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.
a cura di Danilo Sciuto
per il Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners
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[1] Come confermato dalla risposta del 27 novembre 2024 all’interrogazione parlamentare n. 5-03163, l’adesione al CPB non interferisce con la riduzione dei termini per effetto del regime premiale per i soggetti ISA di cui all’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017.
