L’entrata a regime della disciplina fiscale degli enti del terzo settore ha generato una serie di interrogativi applicativi che, nella prassi, si presentano con una certa frequenza. Tra questi, uno dei più ricorrenti riguarda la corretta perimetrazione del regime forfetario previsto dall’articolo 86 del CTS, con particolare riferimento agli enti che affiancano alle proprie attività istituzionali operazioni di carattere commerciale non strettamente connesse alla mission solidaristica. È il caso, sempre più diffuso, delle OdV che producono energia elettrica tramite impianti fotovoltaici e la cedono al GSE.
Ci si chiede, in particolare, se tali enti possano optare per il regime forfetario esclusivamente con riferimento all’attività di vendita di energia (articolo 6 CTS), tenendola separata dalle attività istituzionali verso corrispettivo (articolo 5 CTS), ad esempio quelle di trasporto malati, esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 15, D.P.R. n. 633/1972.
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Il regime disciplinato dall’articolo 86 del CTS rappresenta un sistema di tassazione opzionale e semplificato, con valenza sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, riservato esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito ricavi commerciali non superiori alla soglia di € 85.000. A differenza del regime forfetario generale di cui all’articolo 80 CTS (accessibile a tutti gli ETS non commerciali), quello dell’articolo 86 non specifica condizioni relative alla qualificazione fiscale dell’ente, potendo quindi essere applicato anche da OdV e APS che assumano natura commerciale (si veda, sul punto, la Circ. n. 1/E/2026, § 3.2).
La Circolare n. 1/E/2026 ha specificato che al plafond di € 85.000 concorrono «tutti i proventi costituiti da ricavi derivanti dallo svolgimento di attività generale di cui all’articolo 5 del CTS, svolte non in conformità ai commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 79 del CTS, nonché dalle attività diverse di cui all’articolo 6, se svolte in forma d’impresa», nonché i corrispettivi della raccolta fondi svolta in modo continuativo. Per converso, non sono soggetti al regime opzionale i proventi derivanti da attività commerciali svolte in modo occasionale, riconducibili tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR.
Nel caso prospettato, pertanto, occorre preliminarmente individuare la corretta qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta mediante impianto fotovoltaico installato presso la sede dell’Organizzazione di volontariato.
Ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. n. 917/1986, costituiscono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio, anche non esclusivo, di attività commerciali svolte con carattere di abitualità e mediante un’organizzazione di mezzi idonea allo svolgimento dell’attività economica. Diversamente, l’articolo 67, comma 1, lett. i), del medesimo testo unico include tra i redditi diversi quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. La distinzione tra le due categorie reddituali dipende, quindi, essenzialmente dal carattere abituale o meno dell’attività economica e dal grado di organizzazione dei mezzi impiegati.
Con specifico riferimento alla produzione di energia mediante impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, § 9, operando la distinzione tra gli impianti destinati principalmente all’autoconsumo e quelli realizzati con finalità di produzione commerciale di energia.
Secondo l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, qualora l’impianto abbia una potenza non superiore a 20 kW e sia posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente, la produzione di energia è considerata come prevalentemente funzionale all’autoconsumo. In tale ipotesi, l’eventuale cessione alla rete dell’energia eccedente il fabbisogno dell’utente assume carattere meramente residuale, non configura l’esercizio abituale di un’attività commerciale e i relativi proventi possono essere qualificati come redditi diversi. In questo scenario, inoltre, le cessioni di energia non assumono rilevanza ai fini IVA e l’imposta assolta sugli acquisti relativi all’impianto non è detraibile.
La medesima circolare precisa che tale qualificazione si applica non solo alle persone fisiche non imprenditori, ma anche ai condomini e, più in generale, agli enti non commerciali-
Diversa è invece la situazione qualora l’impianto non sia destinato prevalentemente all’autoconsumo oppure presenti dimensioni tali da far presumere una finalità commerciale dell’investimento. In particolare, secondo la citata prassi, l’attività assume carattere imprenditoriale quando l’impianto abbia potenza superiore a 20 kW, quando non sia funzionalmente collegato alla sede o all’abitazione dell’utente, oppure quando la produzione di energia sia in concreto organizzata e gestita con l’obiettivo principale della vendita sistematica alla rete. In tali circostanze la cessione dell’energia integra una vera e propria attività commerciale abituale, con la conseguenza che i proventi conseguiti devono essere qualificati come “commerciali” (e, quindi, possono rientrare nel regime di cui all’articolo 86 del CTS).
Questi principi devono essere applicati anche agli enti non commerciali e, quindi, alle organizzazioni di volontariato. Anche per tali soggetti, infatti, la qualificazione dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia dipende dalla natura dell’attività svolta, con la conseguenza che, nel caso di un’Organizzazione di volontariato che abbia installato un impianto fotovoltaico presso la propria sede, la qualificazione dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia dipenderà dalle caratteristiche concrete dell’impianto e dalle modalità di utilizzo dell’energia prodotta.
Qualora l’impianto sia di potenza contenuta (non superiore a 20 kW), risulti effettivamente al servizio della sede dell’ente e l’energia immessa in rete rappresenti soltanto l’eccedenza rispetto ai consumi interni, i proventi derivanti dalla vendita al GSE dovranno essere qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i), del TUIR. In tale ipotesi, trattandosi di attività commerciale non abituale, tali proventi non potranno rientrare nel regime forfetario previsto dall’articolo 86 del CTS. Diversamente, qualora l’impianto presenti dimensioni superiori o sia strutturalmente orientato alla produzione di energia da immettere in rete, l’attività assumerà carattere imprenditoriale e i relativi proventi costituiranno reddito d’impresa. In tale scenario la cessione di energia potrà essere qualificata come attività diversa ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore e, ricorrendone i presupposti soggettivi e dimensionali, i ricavi potranno essere assoggettati al regime forfetario di cui all’articolo 86 CTS.
In conclusione, sul presupposto che la cessione di energia elettrica al GSE integri un’attività produttiva di redditi d’impresa e non un’attività produttiva di reddito diverso, il regime forfetario potrà essere applicato:
- alla sola attività “diversa” ex articolo 6 CTS;
- all’attività “diversa” ex articolo 6 CTS e all’attività istituzionale ex articolo 5 CTS, che dovesse risultare commerciale per il mancato superamento del test di commercialità di cui all’articolo 79 CTS, tenuto conto della soglia di tolleranza del 6% ivi prevista[1].
Naturalmente, l’attività diversa “secondaria” dovrà rispettare i parametri qualitativi e quantitativi previsti dal D.M. lavoro e politiche sociali del 19/05/2021, n. 107, emanato in attuazione dell’articolo 6, CTS. Si è consapevoli dell’irragionevolezza delle conseguenze pratiche di tale interpretazione, che di fatto, in base alla qualificazione “formale” del reddito, espelle dal regime forfetario proprio i produttori di energia elettrica di minore dimensione del reddito; tuttavia, si tratta dell’unica interpretazione coerente con le indicazioni della Circolare n. 1/E/2026.
a cura di Andrea Gaeta
per il Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners
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[1] Quanto alle modalità di calcolo, si veda l’articolo di Pamela Rinci pubblicato su Blast il 22/12/2025 (link).
