Concessionarie auto, banche, sconti e finanziamenti: gli accertamenti Iva dell’Agenzia delle Entrate

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Da alcuni mesi a questa parte diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno concentrando la propria attenzione sui rapporti che intercorrono tra le concessionarie automobilistiche (dealers) e le “proprie” captive bank, ovvero le società finanziarie appartenenti ai gruppi automobilistici[1].

Oggetto dei controlli è il trattamento, ai fini dell’Iva, dei corrispettivi che le banche corrispondono alle concessionarie per il procacciamento di contratti di finanziamento collegati alla vendita di autoveicoli ai clienti.

La fattispecie, rilevata nell’ambito di diversi gruppi automobilistici, riguarda la vendita di auto nell’ambito di campagne promozionali che subordinano l’applicazione di uno sconto sull’acquisto all’accensione di un finanziamento con la captive bank di riferimento.

Se il cliente è interessato all’acquisto tramite finanziamento, può accadere quanto segue:

  1. la concessionaria applica, nella fattura di vendita dell’auto “con finanziamento”, uno sconto, pari ad esempio a € 1.000. Il risparmio “percepito” dal cliente è € 1.000, ma il corrispettivo (la base imponibile) diminuisce di € 819,67 + IVA. Sebbene l’Agenzia accenni al fatto che le concessionarie siano spesso a credito l’operazione è pienamente legittima, perché gli sconti pattuiti al momento dell’operazione concorrono a determinare la base imponibile[2], come noto ancorata al valore soggettivo della transazione;
  2. la concessionaria fattura alla banca una provvigione di intermediazione che, in alcuni casi riscontrati, è pari proprio allo sconto applicato (819,67), e che si aggiunge al consueto incentivo “base” di misura molto più ridotta. Tale seconda fatturazione avviene in esenzione IVA, quale prestazione di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 1) e 9) del D.P.R. n. 633/72.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, quella in commento non sarebbe un’intermediazione finanziaria esente, bensì un “contributo prezzo”, imponibile ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/72 il quale include, nella base imponibile, oltre all’ammontare dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali, compresi oneri e spesi accollati al cessionario o committente, anche le «integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti»[3].

Argomentando in base alla sentenza della Corte di Giustizia emessa in C-277/05, OPW, e talvolta in base ad altre pronunce concernenti sempre sovvenzioni di fonte pubblica (contributi statali et similia), l’Agenzia ritiene che nella base imponibile debbano rientrare anche le somme corrisposte dalle banche, le quali sarebbero imponibili in virtù del nesso di causalità diretto con la prestazione dedotta dal contratto (che, secondo l’Agenzia, è la vendita dell’automobile).

Con una motivazione difficile da conciliare con quella del “contributo prezzo”, l’Agenzia ritiene inoltre che tali pagamenti remunerino delle autonome prestazioni di fare, ove il fare imponibile sarebbe l’applicazione dello sconto, effettuata dalla concessionaria al fine di permettere l’incremento delle vendite alla captive bank e quindi a tutto il gruppo automobilistico.

Rimanendo nell’esempio di cui sopra (sconto al cliente di € 819,67 + IVA, e fatturazione alla banca di un importo “IVA esente” di € 819,67), l’A.F. contesta la mancata applicazione dell’Iva nelle fatture di € 819,67 ed irroga sanzioni che, cumulate, ammontano al 108% dell’imposta.

 

Alcune brevi considerazioni.

Ferma restando la necessità di effettuare un’analisi caso per caso dei rapporti tra banca e concessionaria auto, la contestazione dell’Agenzia presta il fianco ad alcune obiezioni.

Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la sovvenzione idonea a costituire contributo (imponibile) erogato da un terzo deve essere specificatamente versata al soggetto sovvenzionato affinché questi fornisca un bene o presti un servizio determinato. Deve esservi, in altri termini, un nesso diretto tra la sovvenzione e il prezzo (il quale può essere anche soltanto determinabile) del bene o servizio.

Secondo l’Agenzia, la fattura che la concessionaria emette nei confronti della banca costituisce in realtà il “ribaltamento” dello sconto applicato e quindi inerisce direttamente alla vendita dell’auto, rendendola possibile.

Negli avvisi e inviti ex art. 5-ter che si è avuto modo di esaminare non viene esattamente individuato il fattore che consente di riqualificare la provvigione in contributo imponibile, ma, come risulta dal fatto che non vi sono contestazioni in merito alla consolidata prassi del riconoscimento degli incentivi “esenti” ai concessionari[4], sembra che il “sospetto” dell’Agenzia circa la natura della prestazione si ricolleghi alla coincidenza di importo dello sconto (“netto IVA”) e della provvigione (“IVA esente”). La stessa C.G.T. di Roma, nella sentenza n. 12991/18/2022 riportata nella rivista telematica dell’Agenzia “Fiscooggi”, ha confermato l’atto impugnato, un avviso di contestazione emesso sul presupposto della mancata regolarizzazione delle fatture esenti[5], solo in relazione ai pagamenti versati come incentivi price point, effettuati per “compensare” i prezzi di listino scontati, ma non anche in merito ai consueti rappel e finanziamenti aggiuntivi (budget DV).

Così facendo si trascura, tuttavia, che la captive bank non vende automobili ma finanziamenti, conseguendo interessi attivi ben maggiori della provvigione (che tale rimane, nonostante l’importo) che nella propria discrezionalità imprenditoriale si impegna a riconoscere al concessionario: è sufficiente esaminare le condizioni contrattuali dei finanziamenti per averne conferma. Né la ragione della corresponsione della somma può dipendere dal fatto che tale somma sia predeterminata o che il concessionario abbia il diritto di riscuoterla (OPW, § 13), dato che si tratta di caratteristiche comuni a qualsiasi sinallagma, non determinanti al fine di stabilire l’oggetto della prestazione.

In un caso affrontato è emerso inoltre che allorché l’acquirente, com’è sua facoltà, estingue anticipatamente ed entro un determinato periodo di tempo il debito contratto, il concessionario emette una nota di credito di importo pari all’iniziale fattura esente, così “restituendo” quanto ricevuto dalla banca a titolo di provvigione. In tutto ciò, a dimostrazione che la causa dell’operazione sottesa alla fattura esente è la vendita del finanziamento, e non dell’auto “scontata”, l’acquirente non è tenuto a restituire lo sconto promozionale, ma lo conserva.

Non sembra nemmeno che l’operazione di intermediazione nella conclusione del finanziamento, per sua natura esente, possa mutare natura in virtù dell’art. 3 del D.P.R. IVA. Come rilevato da autorevole dottrina, infatti,

«le obbligazioni “di fare, di non fare o di permettere” non sono imponibili in sé (ossia per il solo fatto di essere obbligazioni assunte a titolo oneroso), ma solo in quanto esse costituiscono, per così dire, il “veicolo” giuridico da cui “dipendono” le prestazioni imponibili»[6].

In altri termini, non è corretto guardare al “fare” in sé e per sé considerato, ma alla cessione o prestazione sottostante.

Prestazione che nel caso di specie è sicuramente la vendita del finanziamento, come si spera che la stessa Agenzia, ancor prima dei Giudici tributari, possa riconoscere, abbandonando un filone accertativo che si fonda su argomentazioni solo in apparenza lineari, ma tutt’altro che solide.

 

a cura di Andrea Gaeta,

Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners

 

HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA O APPROFONDIMENTO IN AMBITO TRIBUTARIO? CONTATTACI >>

 

 

NOTE

[1] Il riferimento è a società quali FCA Bank, Rci Banque, Mercedes-Benz Financial Services, Toyota Financial Services.

[2] Art. 79, lett. b), della Direttiva n. 112/2006/CE.

[3] Con una formulazione più chiara, giacché le integrazioni sono una specie di corrispettivi dovuti da terzi, l’art. 73 della Direttiva include nella base imponibile «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

[4] Oggetto della Ris. n. 41/E/2011, in tema di pro rata di detrazione.

[5] Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

[6] G. Fransoni, Ma dove sta il servizio?! Note minime sull’insostenibile posizione dell’Agenzia in tema di accordi transattivi e IVA, in www.fransoni.it. In un simile ordine di idee, a proposito dell’art. 67 lett. l) del T.U.I.R., v. Cass. Sez. V, 15 luglio 2021, ord. n. 20316.

© Copyright 2023 | Deotto Lovecchio & Partners P.IVA 02947680357 | Tutti i diritti riservati | Privacy Policy
envelopecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram