
Nel nostro ordinamento tributario, principalmente per agevolare l’attività degli uffici verificatori, sono state nel tempo introdotte diverse proroghe dei termini ordinari di accertamento.
[...] Tra le disposizioni che derogano gli ordinari termini di accertamento non convince pienamente quella prevista dall’articolo 6-bis, comma 3, della L. 212/2000.
Tale norma, che disciplina il c.d. “contraddittorio preventivo”, prevede la possibilità per il contribuente, una volta ricevuto uno schema di atto, di presentare delle “controdeduzioni” – o meglio, delle osservazioni – entro un termine, assegnato dall’Ufficio, non inferiore a 60 giorni. Per attribuire “effettività” al contraddittorio preventivo, viene poi stabilito che l’atto impositivo non può essere adottato prima di tale termine, il quale, tuttavia, potrebbe scadere oltre gli ordinari termini dell’attività di accertamento previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973.
[...] Come si può riscontrare, il differimento dei termini di accertamento si aziona a prescindere che il contribuente presenti o meno delle osservazioni.
Ed è proprio questo che fa sorgere delle perplessità...
...continua a leggere nell'articolo a firma di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti, pubblicato su Blast
