Acquisti intra Ue

La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto 472/1997

Non va considerata violazione meramente formale la ritardata autofatturazione di acquisti intracomunitari eseguita con ritardo rilevante (treanni). In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con sentenza 1693 depositata ieri.
La pronuncia si sofferma in particolare sulla latitudine del concetto di violazione meramente formale. A tale riguardo, la sentenza stabilisce che la disposizione di riferimento risulta quella dell’articolo 6, comma 5-bis del Dlgs 472/1997. In sostanza, viene affermato che nessuna distonia esiste tra l’articolo 10 , comma3, dello statuto del contribuente e la disposizione del Dlgs 472/1997. Va Ricordato che…
Dario Deotto

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