
In occasione di “Telefisco 2025”, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che anche in presenza di un processo verbale di constatazione l’ufficio può provvedere alla sospensione del rimborso Iva.
La norma di riferimento è l’articolo 23 del Dlgs n. 472/1997, il quale dispone che l’erogazione di un rimborso può essere sospesa «se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo».
Il “blocco” è un provvedimento impugnabile di cui (caso unico tra i provvedimenti cd. negativi) è espressamente prevista la possibilità di sospensione giudiziale (naturalmente previa dimostrazione, da parte del ricorrente, dei consueti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora).
Non di rado, tuttavia, gli uffici...
...continua a leggere nell'articolo a firma di Andrea Gaeta, con postilla di Dario Deotto, pubblicato su Blast
