
I dati raccolti sulla base di indagini finanziarie eseguite in assenza della prescritta autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza sono inutilizzabili, alla luce della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente nonché in ragione di un effetto indiretto della sentenza Italgomme della Corte Edu.
È noto che, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, Dpr 600/1973, gli accessi eseguiti presso gli istituti finanziari al fine di acquisire dati funzionali all’effettuazione di accertamenti, devono essere autorizzati dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate o dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che l’autorizzazione ha qualifica di atto meramente interno di organizzazione degli uffici, in quanto tale privo di rilevanza esterna (Cass., n. 9645/2024 e n. 4853/2024).
[...] Si tratta di una interpretazione, in sé, non condivisibile...
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