Con l’abrogazione dell’adempimento cade anche la penalità

Il favor rei deve trovare applicazione anche quando un adempimento viene abrogato. Eppure, anche in questo caso la giurisprudenza di legittimità non considera la corretta “latitudine” di questo fondamentale principio.
Nell’abrogazione dell’illecito rientra, infatti, anche l’eliminazione dell’adempimento (in tal senso anche la circolare ministeriale 180/E/1998).
Occorre notare che, nell’attuale assetto normativo, risultano ancora in vita delle penalità per le quali l’adempimento risulta essere abrogato. Ad esempio, nell’articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 viene prevista la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativamente ai rapporti intercorsi con “operatori black list”, nonostante tale obbligo sia stato eliminato.
Lo stesso si può dire per l’adempimento del cosiddetto “spesometro” che dal 2019 risulta abrogato, per il quale però l’articolo 11 del Dlgs 471/1997 continua a tenere in vita la relativa penalità.
È chiaro, tuttavia, che se tali adempimenti risultano eliminati, la penalità prevista non potrà mai essere irrogata, nonostante la norma sanzionatoria risulti ancora in vigore.
Sarà forse, dunque, per la presenza nell’ordinamento della relativa penalità, che la Corte di cassazione, probabilmente non accorgendosi che l’adempimento non risulta più in vita, ha stabilito (ordinanza n. 9723/2021, ma anche sentenza n. 9338/2020) che, con riferimento a comportamenti pregressi, trova ancora applicazione la specifica sanzione in caso di omessa indicazione in dichiarazione dei redditi delle operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi cosiddetti “black-list”. Addirittura stabilendo, nella pronuncia n. 9723/2021, che trova applicazione sia la sanzione proporzionale specifica ex articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 – 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 50.000 euro – sia quella fissa “formale” di cui al comma 1 dello stesso articolo 8 (allora da 258 a 2065 euro, oggi da 250 a 2 mila euro). Ignorando, peraltro, in questo caso il principio del cumulo giuridico della penalità di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997. Principio che impone, tra le altre cose, l’applicazione di un’unica sanzione a fronte di una sola omissione che viola diverse disposizioni. […]

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