Quando ci si mette nelle condizioni di legge per fruire di un regime fiscale agevolativo previsto dal sistema non si può ravvisare in alcun modo ipotesi di abuso del diritto. E ciò vale naturalmente anche per fruire della cosiddetta neutralità indotta di cui all’articolo 177, commi 2 e 2-bis, del Tuir (in questo senso si sono sono espressi gli interpello 429/2020 e il più recente 552/2021).
Si tratta di un principio – quello che non può essere contestato il fatto di mettersi nelle condizioni di legge per fruire di un determinato regime “di vantaggio” – che non può venire sconfessato da recenti prese di posizioni giurisprudenziali “di retroguardia”. In questo senso va letta la recente ordinanza della Cassazione 17743/2021, mediante la quale in un primo momento i giudici hanno considerato legittima la trasformazione di una società di persone in società di capitali effettuata al fine di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale e permettere, in questo modo, la compensazione di una plusvalenza successivamente conseguita dalla società stessa con le perdite fiscali maturate (dopo l’opzione per il consolidato) dalla società controllata. Tuttavia, la Corte ha poi inopinatamente rinviato al giudice di merito la verifica della sussistenza delle valide regioni economiche sottostanti alle operazioni effettuate. Valide ragioni economiche (in termini aggiornati: la sostanza economica) che però non vanno affatto indagate quando le operazioni compiute non determinano un vantaggio fiscale indebito.
D’altronde, la stessa prassi delle Entrate ha in più occasioni valorizzato il principio del legittimo risparmio d’imposta anche in relazione a eventuali operazioni propedeutiche al successivo vantaggio fiscale. In quest’ottica va riportata, ad esempio, la risoluzione 93/E/2016 con la quale è stato affermato, in tema di assegnazione agevolata, che non si realizza ipotesi di abuso del diritto, ma di legittimo risparmio d’imposta, se una società, di fronte a dei promissari acquirenti di un immobile di proprietà della società stessa, anziché provvedere alla alienazione (conseguendo delle rilevanti plusvalenze) lo assegna prima ai soci (fruendo della tassazione agevolata sostitutiva) e poi gli stessi soci provvedono alla cessione ai precedenti promissari acquirenti della società al valore “di carico” conseguente all’assegnazione. Questo in quanto i soggetti in questione provvedono a utilizzare i percorsi giuridici e i conseguenti vantaggi fiscali (legittimi) previsti dall’ordinamento. […]
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