Le problematiche riferite alle segnalazioni qualificate di cui all’art.25-nonies del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e la verifica della continuità aziendale agitano sempre sindaci e revisori legali.
Il combinato disposto tra il nuovo codice della crisi e i principi di revisione impone, dunque, ai sindaci ed ai revisori, controlli costanti che serviranno a monitorare i segnali della crisi e la verifica della continuità aziendale, tali segnali potranno emergere sia dalle analisi di tipo comparativo di dati contabili economici e finanziari, sia attraverso l’esame dei piani industriali, business plan, budget di tesoreria, che dalle strategie elaborate dagli organi amministrativi.
Le risposte dell’organo amministrativo alle incertezze in materia di continuità aziendale e di eventuali criticità dell’impresa saranno fondamentali e decisive per le attività che sindaci e revisori dovranno attuare.
E quando emergono criticità importanti che possono incidere in maniera impattante sull’andamento dell’impresa?
Allora subentra anche l’obbligo da parte dell’organo di controllo di prevenire, mediante le opportune verifiche, la ricezione delle segnalazioni qualificate di cui all’art. 25-nonies del D.Lgs 14/2019 da parte degli Uffici preposti (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione).
A titolo esemplificativo:
per quanto riguarda l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si consideri che il ritardo dei pagamenti previdenziali che superano i 90 giorni è già un primo campanello di allarme;
per l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’ IVA, la segnalazione verrà comunque inviata quando il debito risulti superiore all’importo di euro 20.000;
per l’Agenzia delle Entrate e Riscossione la lett.b) del co.2 dell’art.25-nonies, prevede l’invio di segnalazioni qualificate in presenza di crediti affidati alla riscossione definitivamente accertati e scaduti oltre i 90 giorni:
- superiori a 100.000 per le ditte individuali,
- superiori a euro 200.000 per le società di persone,
- all’importo di euro 500.000 per tutte le altre società.
E le banche?
L’art.25-decies prevede specifici obblighi di comunicazione anche per banche e intermediari finanziari.
Pertanto, gli organi di controllo riceveranno tutte le suindicate comunicazioni di criticità, che saranno inviate anche agli amministratori della società.
In questo modo l’organo di controllo potrà svolgere il proprio compito di vigilanza (art. 2403 c.c.), mantenendo agli atti tra le proprie carte di lavoro il monitoraggio periodico di tali debiti.