Accertamento, nessun termine in scadenza alla fine del 2021, immagine dell'articolo del sole 24 oreC’è probabilmente un po’ di nostalgia per quando, a fine anno, “andavano in soffitta” i termini di decadenza per gli accertamenti d’imposta.
Quest’anno – al 31 dicembre – non scade sostanzialmente nulla, per effetto dell’incrocio di vari provvedimenti, sia a regime che “emergenziali”.

Periodi d’imposta fino al 2015

Occorre innanzitutto rilevare che per i periodi d’imposta fino al 2015 i termini di decadenza sono quelli del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (fatto salvo il raddoppio dei termini per fattispecie penalmente rilevanti). Il 2015, dunque, sarebbe scaduto il 31 dicembre dello scorso anno, con dichiarazione presentata, e il 31 dicembre di quest’anno in assenza di dichiarazione.
Tuttavia, va in primo luogo ricordata la contestata previsione dell’articolo 157 del Dl 34/2020, che ha creato la nota scissione decadenziale per gli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, i quali andavano emessi entro il 31 dicembre 2020, con obbligo però di notifica fino al 28 febbraio 2022. Quindi, ad esempio, gli atti di accertamento relativi al 2015 (con dichiarazione presentata), se emessi entro il 31 dicembre dello scorso anno, potranno ancora essere notificati entro il prossimo febbraio 2022.
Questo non vale però per la dichiarazione omessa relativa al 2015, per la quale, come si riportava, l’atto di accertamento potrebbe essere notificato entro il 31 dicembre di quest’anno. Si spiegherà a breve perché si è utilizzato il condizionale.

I periodi dal 2016 in poi

In relazione, invece, ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti, i termini di decadenza risultano quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti). Quindi, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulta il 2022. Se, invece, fosse stata omessa, il termine arriverebbe al 2024.
Sicché, per effetto di questo incrocio tra vecchi e nuovi termini, il 2021 viene ad essere sostanzialmente un anno “orfano” di scadenze decadenziali.

Il 2015 con modello omesso

Rimarrebbe il 2015 quando la dichiarazione è stata omessa, come si è prima riportato. Tuttavia, va rilevato che qui entra in gioco un altro dei vari provvedimenti emergenziali, dalla cui infausta portata non è sempre facile tenere traccia. Si tratta dell’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020, in base al quale «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».
La norma, come altre volte si è riportato, ha valenza generale, nel senso che non riguarda soltanto ciò che era in scadenza nel 2020, ma anche i termini decadenziali (quanto agli atti di accertamento) e prescrizionali che vengono a scadere successivamente. Questo è anche ciò che si evince dalle circolari 11/E/2020 (risposta 5.9) e 25/E/2020 (risposta 3.10.4) nella parte in cui si afferma che la sospensione disposta dall’articolo 67 determina una corrispondente proroga dei termini decadenziali di 85 giorni per tutte le annualità i cui termini decorrono lungo il periodo temporale 8 marzo-31 maggio 2020.
In questo modo, ad esempio, risultano sospesi per 85 giorni i termini relativi alla dichiarazione omessa relativa al 2015, che quindi vanno a scadere al 26 marzo 2022. Ma lo slittamento di 85 giorni si verifica anche per i periodi successivi: in sostanza, per effetto della previsione dell’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2021, i termini di accertamento risultano prorogati di 85 giorni, quindi non scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni per tutte le annualità fino al 2018 (perché i termini di rettifica in relazione all’annualità 2019 e successive non risultavano ancora pendenti all’8 marzo 2020, non essendosi ancora chiuso il termine per presentare la dichiarazione). […] © RIPRODUZIONE RISERVATA

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