L’anno 2020 ha registrato, nonostante qualche incidente di percorso, una sostanziale “maturazione” della vicenda dell’abuso del diritto. Quello che stupisce, in verità, è la difficoltà che molti contribuenti hanno ancora a distaccarsi da certi errati retaggi del passato. Non si giustificano altrimenti le ragioni per le quali sono state formulate nel 2020 istanze di interpello in materia di abuso per situazioni che dovrebbero essere abbondantemente “digerite”. Fa davvero specie vedere, ad esempio, che si facciano ancora interpelli sull’elusività di una scissione oppure – risposta 643 di fine anno – sul fatto se costituisce operazione abusiva il trasferimento della titolarità del credito di ricerca e sviluppo per effetto di una fusione per incorporazione. La conseguenza è che in quasi tutte le risposte date dall’Agenzia nel 2020 non sono praticamente emerse situazioni di abusività. Tranne – parzialmente – nella risposta all’interpello 242/2020. Il caso riguardava la cessione del 100 delle quote di una Srl, partecipata da sette soci, in favore di una newco . Veicolo societario, quest’ultimo, partecipato da quattro dei precedenti soci (“superstiti”) e da un nuovo socio. In seguito, la newco veniva incorporata dalla società “ceduta”. L’Agenzia ha affermato che non si riscontra abuso in relazione ai soci che fuoriescono definitivamente dalla società, mentre l’elusività si ha con riferimento ai soci “superstiti”, i quali – secondo le Entrate – si precostituirebbero le condizioni per porre in essere un recesso atipico, idoneo a conseguire un vantaggio fiscale. Secondo l’amministrazione, il citato obiettivo economico poteva essere raggiunto mediante il recesso tipico limitatamente alla quota parte di partecipazione oggetto di recesso. Inoltre, secondo l’Agenzia, il disegno prospettato comporta un numero superfluo di negozi giuridici, non coerente con le normali logiche di mercato.
Effetti economici insindacabili
Si è già riportato dell’erroneità della tesi espressa dall’Agenzia con l’interpello 242, la quale dovrà prima o poi considerare che gli obiettivi economici non possono essere sindacati dal Fisco: l’effetto economico dei negozi giuridici riguarda soltanto l’economia. Così come il Fisco non può individuare degli effetti economici ulteriori rispetto a quelli giuridici, tranne quando ciò viene espressamente statuito da una norma di legge.
Ipotesi di recesso solo tipiche
Va sottolineato, poi, che l’Agenzia non può dire che le operazioni poste in essere costituiscono, in realtà, recesso tipico. Quest’ultimo può ricorrere esclusivamente nelle ipotesi espressamente tipizzate.
Interposizione reale ed elusione
Un altro fraintendimento – in questo caso giurisprudenziale – che prosegue è quello su interposizione ed elusione…
Dario Deotto